Sgomberi, l’ordine pubblico non giustifica i mezzi

Ci sono gli sgomberi perché ci sono le occupazioni e ci sono le occupazioni perché molte migliaia di persone sono senza casa in un paese in cui più di...

Ci sono gli sgomberi perché ci sono le occupazioni e ci sono le occupazioni perché molte migliaia di persone sono senza casa in un paese in cui più di sette milioni di immobili disabitati, anche da decenni, molti dei quali abbandonati al degrado e all’incuria dei proprietari o sottratti alle mafie e mai riutilizzati, sono di gran lunga numericamente superiori ai richiedenti ricovero. Questi ultimi poi già da tempo hanno maturato la bislacca idea secondo cui sarebbe più umano appropriarsi di una casa vuota che vivere all’aperto. Qui però il codice Rocco soccorre i legittimi proprietari con una serie di norme poste alla tutela della proprietà, pubblica e privata, coprendo tutte le situazioni di illecita occupazione senza farsene sfuggire nessuna. Uno dei tanti articoli, forse il più significativo, è il 633 (invasione di terreni o edifici): «Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto è punito a querela della persona offesa con la reclusone fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le pene si applicano congiuntamente e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata ovvero da più di dieci persone anche senza armi».

Ora non c’è dubbio che questa è una norma del Codice penale e che chi ne richiedesse l’applicazione dovrebbe fare ricorso a un tribunale, con tutte le garanzie procedurali per l’occupante e il proprietario, altrimenti si potrebbe incorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La circolare Salvini, ignorando questo passaggio essenziale in uno stato di diritto e appellandosi all’ordine pubblico con l’ausilio dei prefetti, ha deciso gli sgomberi sic et simpliciter.

Attenendosi al codice, invece, il Comune di Pignataro Maggiore (Caserta) ha fatto ricorso alla giustizia per ottenere lo sgombero di un edificio pubblico abbandonato da anni e nel quale si era installata l’associazione Tempo Rosso che lì svolgeva attività sociale di aiuto al territorio.

La storia è nota: il Comune ha perso tutti i gradi di giudizio, compreso quello in cui la Cassazione ha ribadito, in parole povere, che c’è occupazione e occupazione e, quindi c’è sgombero e sgombero e a distinguerli ci deve essere un giudice. È implicito dedurre che la Cassazione all’ordine pubblico invocato anche dal Comune di Pignataro non ha dato nessuna rilevanza. Le circostanze di fatto, che devono essere esaminate caso per caso e non confuse in una specie di “respingimento collettivo”, hanno portato a far prevalere l’uso sociale del bene a fronte dell’incuria ultradecennale dell’ente pubblico, un disinteresse che aveva ingenerato negli occupanti la legittimità dell’occupazione. La sentenza è importante perché emessa dal massimo organo giudiziario e non da uno dei tanti pretori d’assalto di sessantottina memoria e cade proprio in una fase istituzionalmente confusa, con un Salvini che si crede un sovrano assoluto legittimato a decretare quello che gli passa per la mente: che così non è, già glielo hanno fatto capire alcuni uffici giudiziari siciliani con l’incriminazione per i sequestrati della Diciotti.

Se le occupazioni sono reato la questione è demandata ai giudici penali che sono tenuti ad esaminare i singoli casi non solo alla luce del codice Rocco ma anche con riferimento a tutta quella congerie di norme costituzionali che proteggono la dignità umana, l’uguaglianza, l’uso sociale della proprietà privata e altro ancora. A quanti occupanti sgomberati da poliziotti e carabinieri i giudici avrebbero riconosciuto la liceità della loro occupazione? Il concetto di ordine pubblico non può essere utilizzato per cancellare l’ordinamento giudiziario e, con esso, lo stato di diritto. Ci si può augurare che, tempo al tempo, nelle aule giudiziarie la circolare Salvini sarà ritenuta un pezzo di carta senza nessun valore giuridico.

GIUSEPPE DI LELLO

da il manifesto.it

foto tratta da Pixabay

categorie
Abitare

altri articoli