Sotto il titolo “A che serve il Parlamento?” Andrea Fabozzi (”il manifesto” 26 novembre) pone uno degli interrogativo di fondo al riguardo delle modifiche in atto circa la possibilità di agire politico secondo i dettami della Costituzione Repubblicana.
Attraverso una evidente e progressiva distorsione della funzione parlamentare sta infatti venendo a compimento un processo iniziato da lungo tempo, almeno dagli anni ’80 del XX secolo allorquando il tema della “governabilità” è assunto come centrale rispetto a un modificarsi nelle finalità di fondo dell’agire politico – istituzionale.
Un processo nel corso del quale si era cercato di stabilire progressivamente i termini di una “costituzione materiale” di stampo presidenzialista.
Una sorta di semipresidenzialismo era stato addirittura previsto nella riforma costituzionale elaborata dalla Bicamerale nel 1997 ma non era presente – ad esempio – nella riforma bocciata dall’elettorato nel 2016.
La “Costituzione materiale” non è mai stata portata a compimento come “Costituzione formale”: di conseguenza l’attuale spostamento d’asse nel ruolo del Parlamento denunciato da Fabozzi nel suo articolo si situa ai limiti del dettato costituzionale e meriterebbe un intervento molto più incisivo da parte del Presidente della Repubblica, alle cui funzioni nello specifico ci si dovrebbe richiamare con molta più forza da parte di chi intende salvaguardare il ruolo dell’istituto parlamentare.
La salvaguardia dell’istituto parlamentare rimane il punto di fondo dell’affermazione (e non della semplice difesa) della democrazia.
Dobbiamo tornare a richiamare in maniera compiuta ruolo e funzioni del Parlamento.
Non possiamo limitarci a reclamare una visione giuridico – amministrativa all’interno della quale è venuta ormai a mancare l’enunciazione relativa al ruolo di rappresentanza politica che nel Parlamento deve essere esercitata all’interno della dialettica tra le forze politiche e non necessariamente ristretta al rapporto maggioranza – opposizione (pensiamo, al proposito come esempio, il tema della politica estera).
Anche questa è materia di natura costituzionale.
Deve essere ricordata ancora una volta la visione di centralità del Parlamento sul piano del confronto politico insita nell’idea fondativa della democrazia repubblicana emersa nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente.
Una visione della democrazia repubblicana insita soprattutto nell’azione dei tre grandi partiti di massa, democristiano, socialista e comunista che esercitarono in quella sede una funzione egemonica contrapponendosi sia all’idea liberale di un sostanziale “ritorno allo Statuto” e della considerazione del “fascismo come parentesi” sia all’idea azionista di una democrazia maggioritaria di stampo britannico.
E’ necessario richiamare questi elementi quando si discute di ruolo e funzioni del Parlamento: in particolare in una fase come questa dove stanno lasciando uno strascico evidente quelle forti tensioni verso la disintermediazione in funzione della cosiddetta “democrazia diretta” (in tempi di web) e di disarticolazione del tessuto unitario.
Si aprirebbe a quel punto il discorso sulla funzione degli Stati nazionali e del rapporto con la realtà di espressione di forme di sovranazionalità e di cessione di poteri (come nel caso dell’Unione Europea): un tema che sarebbe necessario affrontare con molta capacità di riflessione e rifuggendo dai propagandismi di maniera.
Nelle conclusioni del suo intervento Fabozzi indica la strada della legge elettorale proporzionale con le preferenze e con nome serie di rimborso pubblico e tetti di spesa alle campagne elettorali ed esprime giusta preoccupazione rispetto alla probabile conferma delle liste bloccate.
Il tema della formula elettorale deve essere affrontato tenendo ben conto del dato della riduzione del numero dei Parlamentari e di ciò che questo elemento significherà soprattutto sotto l’aspetto della rappresentatività politica e del rapporto tra eletti ed elettori.
Sarà necessario avanzare una proposta di formula attraverso la quale puntare a una connessione tra territorialità e rappresentanza politica.
L’attuale formula elettorale prevede un mix tra collegi uninominali e parte proporzionale: una proposta di sistema proporzionale potrebbe prevedere proprio per esaltare la necessità di una territorialità della rappresentanza una formula basata su collegi uninominali (nei quali potrebbero anche realizzarsi situazioni diversificate di alleanze) con assegnazione dei seggi su base proporzionale ( come esempi si richiamano la formula usata per il Senato dal 1958 al 1992 e quella per le amministrazioni provinciali).
In conclusione sarebbe il caso di ricordare ancora le funzioni fondamentali assegnate al Parlamento dalla Costituzione e che via via sono andate perdute:
Riassumendo possiamo così reinterpretare le cinque funzioni fondamentali del Parlamento:
1) la funzione d’indirizzo politico, inteso come determinazione dei grandi obiettivi della politica nazionale e alla scelta degli strumenti per conseguirli, in specificazione dell’attualizzazione e dell’opposizione – dai diversi punti di vista – del programma di governo;
2) la funzione legislativa, comprensiva dei procedimenti legislativi cosiddetti “duali” che richiedono cioè la compartecipazione necessaria del Governo o di altri soggetti dotati di potestà normativa;
3) la funzione di controllo, definita come una verifica dell’attività di un soggetto politico in grado di attivare una possibile attività sanzionatoria;
4) la funzione di garanzia costituzionale, da interpretarsi come concorso delle Camere alla salvaguardia della legittimità costituzionale nella vita politica del Paese;
5) la funzione di coordinamento delle Autonomie, sempre più complessa da attuare in un sistema che, nelle sedi di raccordo esistenti sia a livello internazionale che infranazionale tende a privilegiare il dialogo tra esecutivi.
FRANCO ASTENGO
27 novembre 2021
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