Benché la Costituzione non proclami espressamente il diritto alla casa, dottrina e giurisprudenza non dubitano che dal complesso della Carta fondamentale emergano sicure indicazioni sull’esistenza di tale diritto.
La riflessione degli studiosi è articolata nel merito, ma che l’esigenza di avere un’abitazione sia coperta dal dettato costituzionale è oggetto di unanime riconoscimento. Valgano per tutti le esemplari considerazioni di Temistocle Martines: «L’abitazione costituisce punto di riferimento di un complesso sistema di garanzie costituzionali, e si specifica quale componente essenziale (oltre che presupposto logico) di una serie di “valori” strettamente legati a quel pieno sviluppo della persona umana che la Costituzione pone a base della democrazia sostanziale». Tali valori – precisa ancora l’Autore – sono la famiglia, la scuola, la salute e il lavoro: nessuno di questi sarebbe pensabile se mancasse il presupposto di una casa in cui vivere.
Per la giurisprudenza, punto di riferimento sono le sentenze della Corte costituzionale numero 49 del 1987, numero 217 e numero 404 del 1988, nelle quali si trova proclamata l’esistenza di un «dovere collettivo di impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione». La Corte precisa che tale dovere assume una duplice valenza: da un lato, «connota la forma costituzionale di Stato sociale»; dall’altro lato, «riconosce un diritto sociale all’abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione». La conclusione è inequivocabile: tra i «compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso», al fine di «creare le condizioni minime di uno Stato sociale», rientra quello di «concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione», così contribuendo «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana».
Ciononostante, lo Stato ha abdicato, eccome, al dovere di garantire a tutti i cittadini il fondamentale diritto sociale all’abitazione. Le risorse impiegate in materia, pari dal 26% degli investimenti pubblici totali negli anni Cinquanta, sono crollate a meno dell’1% negli anni Duemila, per scendere ulteriormente – secondo una ricerca dell’Università Bocconi – ad appena lo 0,09% delle spese per il welfare (contro l’1,19% del Regno Unito, il 2,05% della Germania e il 2,62% della Francia). Le sole politiche degli ultimi anni in materia sono state quelle rivolte a reprimere i comportamenti privati di reazione al disagio abitativo, di cui la recente circolare sugli sgomberi voluta dal ministro degli Interni (della quale in queste ore si cominciano a vedere gli effetti pratici) non è che l’estremizzazione, posto che la sua base legislativa resta il cosiddetto «decreto sicurezza Minniti-Orlando» (convertito nella legge numero 48 del 2017).
È il ribaltamento dell’impostazione costituzionale: anziché dare attuazione al diritto all’abitazione previsto nella Carta fondamentale, in modo da soddisfare le esigenze materiali a esso sottostanti, il legislatore interviene esclusivamente per impedire che tali esigenze possano sfociare in azioni volte a farvi autonomamente fronte. Con il risultato che comportamenti – come l’occupazione di immobili abbandonati – mossi dall’intento di dare soddisfazione a un bisogno riconosciuto come diritto costituzionale provocano la reazione delle autorità pubbliche sulla base di previsioni normative di rango legislativo. Un vero e proprio cortocircuito logico-giuridico.
La situazione è andata aggravandosi al punto che, secondo Federcasa, l’edilizia residenziale pubblica è attualmente in grado, sul territorio nazionale, di far fronte alle esigenze abitative di 700 mila famiglie, pari ad appena un terzo di quelle che avrebbero realmente necessità di un alloggio e non sono in condizione di procurarselo attraverso i meccanismi del mercato. Nel contempo – come riportato su questo giornale il 28 gennaio dell’anno in corso – dei circa 31 milioni di appartamenti esistenti in Italia, 7 milioni sono vuoti e 1,5 milioni sottoutilizzati: uno su quattro. Di fatto, l’offerta potenziale di abitazioni supera di sei volte la domanda, inclusa quella proveniente dall’utenza non italiana.
Non si tratta, dunque, necessariamente di costruire nuove case popolari, incrementando il già elevatissimo consumo di suolo, ma di intervenire sugli assetti proprietari esistenti, a partire dai patrimoni improduttivi dei grandi possidenti (società commerciali o singole persone fisiche). L’art. 42 Cost. delinea chiaramente il quadro normativo in cui muoversi, sancendo che la proprietà privata – oltre che riconosciuta e garantita nei limiti in cui ne sia assicurata la funzione sociale e sia resa accessibile a tutti: altro che sacra… – «può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale». Tra i quali non si può negare rientri quello far fronte all’emergenza abitativa che grava su una parte sempre più ampia della popolazione.
FRANCESCO PALLANTE
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