Una sentenza della Cassazione assesta un altro colpo al giro di vite imposto da Matteo Salvini alla richieste di asilo. Accogliendo il ricorso di un profugo originari del Pakistan, i giudici della Suprema Corte hanno infatti stabilito che non bastano «generiche fonti internazionali» dalle quali risulterebbe l’assenza di conflitti nei Paesi di origine dei migranti per respingere una richiesta di protezione internazionale. Non solo, a ulteriore tutela del migrante, la sentenza affida proprio al giudice il compito di dimostrare come un eventuale rientro in patria del profugo non comporti rischi per la sua vita. I giudici evitino quindi – esorta la Cassazione – «formule stereotipate» e spieghino «sulla scorta di quali fonti» abbiano acquisito «informazioni aggiornate sul Paese di origine» dei richiedenti asilo. Particolare non secondario visto che, fino a oggi, spettava a quest’ultimo dimostrare di essere in pericolo in caso di rimpatrio forzato.
All’origine della sentenza c’è il ricorso presentato da un cittadino pakistano, Alì S., che nel 2017 si era visto respingere la domanda di asilo prima dalla commissione territoriale di Lecce e poi dal tribunale della stessa città. Difeso dall’avvocato Nicola Lonoce, l’uomo nel presentare ricorso ha fatto presente che la decisione era stata presa «in base a generiche informazioni sulla situazione interna del Pakistan, senza considerazione completa delle prove disponibili» e senza che il giudice avesse usato il suo potere di indagine.
Motivazioni accolte dalla Cassazione, per la quale il giudice «è tenuto a un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate», e non di «formule generiche» come il richiamo a non specificate «fonti internazionali». Adesso il caso di Alì S., sarà riesaminato a Lecce.
Non è la prima volta che la cassazione interviene in materia di asilo. Il 23 aprile , con un’altra sentenza era intervenuta a favore di un cittadino omosessuale della Costa d’Avorio stabilendo che prima di respingere la richiesta di protezione è necessario accertare che nel Paese di origine del migrante no ci siano leggi discriminatorie nei confronti delle persone omosessuali e che le autorità garantiscano «un’adeguata tutela» per i gay.
A febbraio invece la Cassazione era intervenuta direttamente sull’abolizione della protezione umanitaria prevista dal decreto sicurezza. La Prima sezione civile della Corte ha infatti stabilito la irretroattività della decisione riconoscendo che abrogazione vale solo per quanti hanno presentato domanda di asilo prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto voluto dal ministro degli Interni Matteo Salvini.
Uno dei primi effetti della decisione è stato un balzo in avanti del numero dei migranti che hanno potuto ottenere un permesso umanitario, passati dal 2% del mese di gennaio 2019 al 28% di febbraio. Aperta inoltra la strada ai ricorsi, visto che in quattro mesi sono stati più di 23 mila i migranti che, sulla base delle nuove norme, si sono visti negare qualsiasi forma di protezione.
LEO LANCARI
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